Nell’edificio di via Roma che è stato in passato sede del
Municipio e della Comunità montana, oggi si trovano gli uffici
del Giudice di pace.
Via Roma
11020 Donnas (AO)
Tel. 0125/805215
Orario Lun-Ven 08.30-12.00
Il Giudice di Pace sostituisce, a partire dal 1° maggio 1995, il
Giudice Conciliatore il cui ufficio è stato abolito. Rispetto a
quest’ultimo ha una competenza in materia civile molto più
ampia e, a partire dal 1° gennaio 2002, anche competenza in materia
penale per fatti lievi che non richiedano accertamenti complessi. Il Giudice
di Pace è un magistrato onorario, dura in carica quattro anni,
può essere riconfermato una sola volta e cessa comunque dalle funzioni
al compimento del 75° anno d'età.
In materia civile il Giudice di Pace possiede competenza esclusiva per:
• le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle
distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al
piantamento degli alberi e delle siepi;
• le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei
servizi di condominio di case;
• le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili
adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore,
esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la
normale tollerabilità.
Sono inoltre di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni
mobili di valore non superiore a 2.582,28 Euro (quando dalla legge non
sono attribuite alla competenza di altro Giudice) e le cause concernenti
la circolazione di veicoli purché il valore della controversia
non superi i 15.493,71 Euro. Infine il Giudice di Pace decide secondo
equità per cause civili di valore fino a 1.100,00 Euro, se le parti
interessate ne fanno richiesta.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa, su richiesta delle
parti interessate, senza limite di valore e per tutte le materie purché
(quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice).
In materia penale il Giudice di Pace possiede competenza, tra gli altri,
per alcuni reati contro la persona come le percosse, le lesioni e l'omissione
di soccorso; contro l'onore come l'ingiuria e la diffamazione; contro
il patrimonio come il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
Il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie. Può
applicare, nei casi più gravi, la pena di permanenza domiciliare
o, su richiesta dell'imputato, la pena di lavoro di pubblica utilità.